PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie).

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Ai componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali sono erogati, fino al 31 dicembre 2007, compensi fissi mensili nelle seguenti misure:

          a) presidenti delle commissioni regionali: 1.000 euro;

          b) presidenti delle commissioni provinciali: 800 euro;

          c) presidenti di sezione regionale: 700 euro;

          d) presidenti di sezione provinciale: 600 euro.

      2. I compensi fissi dei componenti delle commissioni tributarie non compresi tra quelli indicati al comma 1 restano stabiliti, sino alla data del 31 dicembre 2007 di cui al citato comma 1, nella misura vigente.
      3. I compensi variabili dei componenti delle commissioni tributarie spettano esclusivamente ai membri del collegio giudicante in misura di 26 euro ciascuno, oltre a 10 euro per il giudice relatore.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i componenti delle commissioni tributarie assolvono i loro compiti con la partecipazione ad una udienza settimanale e con recupero nell'anno delle udienze eventualmente non tenute sino a coprire nel medesimo anno il numero complessivo di quaranta udienze.
      5. A decorrere dalla data del 1o gennaio 2008 di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze è stabilito il trattamento economico della magistratura tributaria, determinato attraverso la diretta correlazione con quello dei magistrati ordinari, in percentuale diversificata

 

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con riguardo alle diverse funzioni espletate nell'ambito della magistratura tributaria, rispetto a quello tabellare di base corrispondente alla qualifica di giudice di tribunale».

Art. 2.
(Rideterminazione del numero dei componenti delle commissioni tributarie e adeguamento degli organici delle medesime).

      1. Il numero complessivo dei componenti delle commissioni tributarie è stabilito in 5.000 unità.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'adeguamento degli organici dei componenti delle commissioni tributarie, stabilito dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo i seguenti princìpi:

          a) determinare la dotazione organica complessiva entro il limite massimo stabilito ai sensi del comma 1;

          b) ripartire l'organico di cui alla lettera a) tra le commissioni tributarie regionali e provinciali sulla base del flusso medio dei processi dell'ultimo triennio.

      3. I componenti delle commissioni tributarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica, in soprannumero rispetto al limite stabilito ai sensi del comma 1, fino alla cessazione dall'incarico secondo le disposizioni vigenti alla medesima data. Non si procede a nuove nomine, in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, fino al raggiungimento della dotazione organica determinata per ciascuna commissione tributaria a norma della lettera b) del comma 2.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli

 

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anni 2007, 2008 e 2009, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.